Circolare n.6 del 26 marzo 2021

Contributi a fondo perduto del Decreto Sostegno.


Il Provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria
Ruffini, definisce le regole per richiedere e ottenere il nuovo contributo a fondo
perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze
economiche dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”.
La procedura prevede che a partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio 2021 le richieste
andranno inviate all’Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi di un intermediario,
tramite i canali telematici dell’Agenzia o mediante la piattaforma web Sogei.
Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a
scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d’imposta in
compensazione.


I requisiti per ottenere il Bonus


Il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo
settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di
attività commerciali. Sono invece esclusi dalla fruizione del bonus i soggetti la cui
attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto (23 marzo 2021) o che
abbiano attivato la partita Iva successivamente (a partire dal 24 marzo 2021), gli enti
pubblici (art. 74 del TUIR), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione
(art. 162-bis del Tuir).


I requisiti per avere il bonus sono due:


Il primo consiste nell’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10
milioni di euro.
Il secondo requisito da soddisfare è che l’ammontare medio mensile del fatturato e
dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Il contributo spetta anche in assenza
del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la
partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, sempre che rispettino il presupposto del
limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.


Ammontare del Contributo

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza
tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019 secondo questo schema
riassuntivo:

  • 60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro;
  • 50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila;
  • 40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione;
  • 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1milione di euro fino a 5 milioni;
  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.
Contributo a fondo perduto

È comunque garantito un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone
fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo del
contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro. Il nuovo
contributo a fondo perduto, come i precedenti bonus, è escluso da tassazione sia per
quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del
rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito,
compresi gli interessi passivi.
Il nostro studio provvederà a contattare i clienti che avranno diritto al bonus per
prestare ausilio alla predisposizione e all’invio delle istanze per ottenere il bonus
previo pagamento del pattuito compenso.
Napoli 26/03/2021
Dott.ssa Anna Lepre